Il Tribunale dell’Aquila “dispone che si proceda ad iniziare il trattamento nei confronti della piccola Noemi a prescindere dalla sua posizione nella cosiddetta lista di attesa”. È uno dei passaggi chiave dell’ordinanza con cui il Tribunale dell’Aquila riconferma l’urgenza che gli Spedali civili di Brescia procedano alle cure attraverso infusioni di cellule staminali dettate dal metodo stamina alla piccola Noemi, la bimba di Guardiagrele (Chieti) affetta da Sma1, Atrofia muscolare spinale.
Come si sottolinea nell’ordinanza di oggi, il collegio composto da Giovanni Novelli, Roberto Ferrari e Giuseppe Grieco, ha deciso di inviare gli atti alla procura della repubblica di Brescia che ora dovrà aprire una indagine. I giudici aquilani hanno denunciato per la seconda volta le mancate cure a Noemi. Nel rigettare ogni istanza presentata dall’ospedale di Brescia, i giudici aquilani hanno bacchettato l’azienda ospedaliera anche con passaggi di una certa durezza spiegando che ha “posto in essere comportamenti dilatori”.
In ordine al ricorso presentato per avere chiarimenti in merito all’ordinanza del 10 luglio scorso con la quale si ordinavano le cure a Noemi a partire dal 25 luglio indicando la biologa di stamina Erica Molino come commissario ad acta e quindi capo dell’equipe incaricata di operare, si scrive che “non può non rilevarsi come le questioni sollevate appaiono pretestuose ed elusive rispetto al provvedimento emanato da questo giudice come già avvenuto in precedenza e stigmatizzato nell’ordinanza del 10 luglio scorso”.
“Il Tribunale dell’Aquila – si legge ancora nell’ordinanza – ribadisce le modalità di esecuzione del trattamento devono essere individuate dalla dottoressa Molino, nominata capo dell’equipe incaricata di condurre il trattamento e quindi spetta alla stessa la decisione, prettamente tecnica, in ordine alle modalità delle infusioni (se per via endovenosa ed intramuscolo ovvero per via intratecale), così come la decisione in merito alla somministrazione delle cellule staminali già presenti nella struttura sanitaria ovvero utilizzando cellule, se dalla stessa ritenuto necessario, provenienti aliunde”.
In questo senso, il tribunale ordina che alla Molino “deve intendersi attribuito il potere di decidere in ordine a qualsiasi altra problematica inerente il trattamento , specificando che a tal fine la stessa va considerata, oltre che capo dell’equipe medica, anche, a tutti gli effetti, ausiliario del giudice”.